Informazioni
60 giorni.
Art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.i.m.
Provvedimenti accertativi
Istanza d'ufficio
Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno sccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni.
Le somme liquidate dal Comune se non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso, sono riscosse coattivamente mediante ruolo, salvo chesia stato emesso provvedimento di sospensione.