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ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI

Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati  versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno sccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni.

Le somme liquidate dal Comune se non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso, sono riscosse coattivamente mediante ruolo, salvo chesia stato emesso provvedimento di sospensione.

Informazioni

Termini di conclusione:

60 giorni.

Normativa di riferimento:

Art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.i.m.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Provvedimenti accertativi

Modalità di avvio:

Istanza d'ufficio